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La
biblioteca pubblica del comune di Pisano, istituita come previsto dalla
L.R. n. 78 del 19 dicembre 1978, è al servizio di tutti i cittadini
ed opera per:
a) diffondere
l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel
rispetto delle opinioni;
b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione
intellettuale e civile della popolazione;
c) stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente;
d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico,
audiovisivo ed informatico, dei documenti e degli oggetti di valore
storico e culturale facenti parte del suo patrimonio ed incrementare
tale patrimonio attraverso il recepimento e l'acquisizione di opere
manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo ed informatico nonché
di documenti di interesse locale;
f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle
tradizioni locali;
g) promuovere l'utilizzo da parte delle scuole del fondo librario e
di altro materiale in dotazione;
Articolo
2
Per raggiungere
gli scopi di cui all'articolo precedente, la Biblioteca è dotata
di un adeguato fondo librario e di altro materiale consistente in: periodici,
manoscritti, materiale audiovisivo, ecc.
Il fondo librario ed altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati,
inventariati e catalogati.
A tale scopo la Biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico
d'entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori,
oltre a cataloghi per materiali speciali.
I libri saranno sistemati in scaffalature aperte secondo la classificazione
decimale Dewey.
La Biblioteca organizzerà ed ospiterà attività e
manifestazioni culturali.
Articolo
3
Le spese necessarie
per il personale della Biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento
dei fondi, per le manifestazioni, per l'arredamento, per la manutenzione,
l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico
del Comune (che può avvalersi di finanziamenti regionali e di altri
Enti Pubblici o privati) ed inserite in apposito capitolo di bilancio.
Per il suo funzionamento, la Biblioteca, può avvalersi di personale
volontario.
Articolo
4
L'uso pubblico
della Biblioteca è completamente gratuito, salvo quanto diversamente
stabilito.
Articolo
5
La gestione
della Biblioteca è affidata ad un Consiglio di biblioteca ed al
Bibliotecario direttore.
Articolo
6
La direzione
della Biblioteca è affidata al Direttore, designato dal Consiglio
Comunale, che dovrà offrire specifiche garanzie di preparazione
culturale e di attitudine alle funzioni.
Articolo
7
Il Direttore,
oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:
a) è
responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento
e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri
e degli inventari;
b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, di
ogni altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere
storico ed artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione
ed il buon uso dei medesimi;
c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche
nell'ambito del sistema bibliotecario, proposto dal Consiglio di biblioteca
ed approvato dal Consiglio Comunale;
d) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti ed
associazioni che operano nell'ambito del Comune in campo culturale ed
in particolare con le scuole;
e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti
e la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.
Articolo
8
Il Consiglio
di biblioteca è composto, oltre che dal Direttore, da: tre membri
rappresentanti il Consiglio Comunale, due per la maggioranza ed uno per
la minoranza; un membro rappresentante gli istituti scolastici locali;
due membri scelti dalle Associazioni locali che operano in campo culturale
e sociale (le Associazioni sono individuate dall'Amministrazione comunale
tra quelle operanti sul territorio), tre membri rappresentanti gli utenti
(designati dall'Assemblea degli iscritti al prestito).
I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale
su designazione dei rispettivi organismi.
Il Consiglio di biblioteca procede al suo interno alla nomina del Presidente
che ha il compito di:
l) Convocare
e Presiedere il Consiglio;
2) Convocare e Presiedere l'Assemblea degli utenti.
Alle riunioni
del Consiglio di biblioteca viene invitato e può partecipare il
direttore del sistema, senza diritto di voto.
Il membro che sia risultato assente per tre volte consecutive senza giustificato
motivo può essere dichiarato decaduto.
Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro, 1'organo o associazione
che lo ha espresso provvede entro 30 giorni alla nuova designazione.
La durata in carica del Consiglio di biblioteca coincide con quella del
Consiglio Comunale che ne nomina i membri, ma si protrae, di fatto, fino
all'insediamento del nuovo.
Nel caso di suo rinnovo, gli Enti e le Associazioni fanno pervenire al
Consiglio Comunale la designazione dei loro membri entro 60 giorni.
Articolo
9
Consiglio di
biblioteca si riunisce regolarmente almeno due volte all'anno su convocazione
del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo
dei componenti.
In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidente sono
esercitate dal membro più anziano di età.
Articolo
10
Il Consiglio
di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:
a) vigila
sul funzionamento della Biblioteca;
b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale
nonché i criteri per l'utilizzo dei contributi regionali o di
altri enti o privati e per la scelta del materiale, delle attrezzature
e dell'arredamento; .
c) presenta al Consiglio Comunale, entro il 15 settembre, una relazione,
sull'attività svolta e da svolgere nell'anno successivo, nonché
le eventuali richieste di finanziamento per l'attività ordinaria
della Biblioteca, in base all'articolo 6 della L.R. 58 del 28 agosto
1978;
d) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di
chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfestazione e disinfezione
del materiale;
e) decide. i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e
lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto;
f) propone al Consiglio Comunale l'accettazione od il rifiuto di lasciti
a favore della Biblioteca;
g) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo
loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema;
h) stabilisce la durata dell'esclusione dalla Biblioteca dell'utente
che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi del materiale,
e decide sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti;
i) stabilisce le sanzioni per i ritardi nella restituzione del prestito;
j) propone la quota d'iscrizione al prestito d'uso.
Articolo
11
La Biblioteca
dovrà rimanere aperta al pubblico almeno 6 ore settimanali, distribuite
durante la settimana, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie
della popolazione.
Articolo
12
L'accesso alla
Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte
salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale
raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri
frequentatori.
Sono ammessi al prestito tutti i cittadini residenti e domiciliati nel
Comune, che ne presentino domanda in apposito modulo e che abbiano effettuato
il versamento della quota stabilita dall'Amministrazione comunale; la
domanda dovrà essere corredata da un documento di identità.
Per i minori di 14 anni dovrà altresì essere allegato un
documento di assenso di un genitore o di chi ne fa le veci.
Sarà cura del Direttore ammettere al prestito anche cittadini non
residenti o domiciliati nel comune di Pisano, previa documentazione atta
ad assicurare la reperibilità della persona ammessa al prestito.
La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale.
Articolo
13
Il materiale
di consultazione, i periodici rilegati, o comunque destinati alla conservazione,
il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnati
dal Direttore, sentito il parere del Consiglio di biblioteca sono esclusi
dal prestito.
Sono ammesse deroghe, dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per
mostre o pubblicazioni).
Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.
Articolo
14
Di regola non
vengono concessi in prestito più di tre volumi per volta.
In base a criteri di opportunità il Direttore ha la facoltà
di derogare a questa regola.
Articolo
15
La durata del
prestito, di regola, è determinata in 15 giorni.
E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere
del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della
stessa pubblicazione.
Articolo
16
Gli utenti
sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente
le opere avute in prestito, a non prestarle ad altro ed a restituirle
entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal
Direttore.
Articolo
17
Il materiale
della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza.
I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti constatati.
In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto
ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo
al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione, della stessa
opera, di valore venale non inferiore.
Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente
è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita
dal Direttore.
Articolo
18
La Biblioteca
effettua il prestito esterno anche attraverso il centro rete di Borgomanero.
Articolo
19
Per l'utilizzazione
del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono
tenuti a chiedere l'intervento del personale della Biblioteca.
Articolo
20
Di norma, i
ragazzi di età inferiore ai 14 anni consultano e prendono in prestito
esclusivamente i volumi della serie ragazzi, salvo deroga del Direttore.
Articolo
21
La riproduzione
di materiale antico e di pregio va effettuata con debita cautela, tenuto
conto anche del suo stato di conservazione.
E' comunque escluso dalla duplicazione tutto il materiale che ne possa
risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.
Nei casi particolarmente delicati, oppure, qualora insorgano controversie,
deve essere sentito l'ufficio regionale competente.
Articolo
22
Norma transitoria:
se l'Assemblea degli iscritti al prestito non fosse ancora costituita,
alla prima designazione dei tre membri rappresentanti gli utenti (articolo
8) provvederà il Consiglio Comunale. |