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Biblioteca Comunale Pisano
Regolamento

Articolo 1

La biblioteca pubblica del comune di Pisano, istituita come previsto dalla L.R. n. 78 del 19 dicembre 1978, è al servizio di tutti i cittadini ed opera per:

a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto delle opinioni;
b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
c) stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente;
d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
e) garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo ed informatico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del suo patrimonio ed incrementare tale patrimonio attraverso il recepimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo ed informatico nonché di documenti di interesse locale;
f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
g) promuovere l'utilizzo da parte delle scuole del fondo librario e di altro materiale in dotazione;

Articolo 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, la Biblioteca è dotata di un adeguato fondo librario e di altro materiale consistente in: periodici, manoscritti, materiale audiovisivo, ecc.
Il fondo librario ed altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati.
A tale scopo la Biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico d'entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per materiali speciali.
I libri saranno sistemati in scaffalature aperte secondo la classificazione decimale Dewey.
La Biblioteca organizzerà ed ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Articolo 3

Le spese necessarie per il personale della Biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune (che può avvalersi di finanziamenti regionali e di altri Enti Pubblici o privati) ed inserite in apposito capitolo di bilancio.
Per il suo funzionamento, la Biblioteca, può avvalersi di personale volontario.

Articolo 4

L'uso pubblico della Biblioteca è completamente gratuito, salvo quanto diversamente stabilito.

Articolo 5

La gestione della Biblioteca è affidata ad un Consiglio di biblioteca ed al Bibliotecario direttore.

Articolo 6

La direzione della Biblioteca è affidata al Direttore, designato dal Consiglio Comunale, che dovrà offrire specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni.

Articolo 7

Il Direttore, oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:

a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, di ogni altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, proposto dal Consiglio di biblioteca ed approvato dal Consiglio Comunale;
d) tiene i contatti con l'Amministrazione comunale, con gli enti ed associazioni che operano nell'ambito del Comune in campo culturale ed in particolare con le scuole;
e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 8

Il Consiglio di biblioteca è composto, oltre che dal Direttore, da: tre membri rappresentanti il Consiglio Comunale, due per la maggioranza ed uno per la minoranza; un membro rappresentante gli istituti scolastici locali; due membri scelti dalle Associazioni locali che operano in campo culturale e sociale (le Associazioni sono individuate dall'Amministrazione comunale tra quelle operanti sul territorio), tre membri rappresentanti gli utenti (designati dall'Assemblea degli iscritti al prestito).
I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi.
Il Consiglio di biblioteca procede al suo interno alla nomina del Presidente che ha il compito di:

l) Convocare e Presiedere il Consiglio;
2) Convocare e Presiedere l'Assemblea degli utenti.

Alle riunioni del Consiglio di biblioteca viene invitato e può partecipare il direttore del sistema, senza diritto di voto.
Il membro che sia risultato assente per tre volte consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.
Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro, 1'organo o associazione che lo ha espresso provvede entro 30 giorni alla nuova designazione.
La durata in carica del Consiglio di biblioteca coincide con quella del Consiglio Comunale che ne nomina i membri, ma si protrae, di fatto, fino all'insediamento del nuovo.
Nel caso di suo rinnovo, gli Enti e le Associazioni fanno pervenire al Consiglio Comunale la designazione dei loro membri entro 60 giorni.

Articolo 9

Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal membro più anziano di età.

Articolo 10

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sul funzionamento della Biblioteca;
b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei contributi regionali o di altri enti o privati e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento; .
c) presenta al Consiglio Comunale, entro il 15 settembre, una relazione, sull'attività svolta e da svolgere nell'anno successivo, nonché le eventuali richieste di finanziamento per l'attività ordinaria della Biblioteca, in base all'articolo 6 della L.R. 58 del 28 agosto 1978;
d) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfestazione e disinfezione del materiale;
e) decide. i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto;
f) propone al Consiglio Comunale l'accettazione od il rifiuto di lasciti a favore della Biblioteca;
g) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema;
h) stabilisce la durata dell'esclusione dalla Biblioteca dell'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi del materiale, e decide sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti;
i) stabilisce le sanzioni per i ritardi nella restituzione del prestito;
j) propone la quota d'iscrizione al prestito d'uso.

Articolo 11

La Biblioteca dovrà rimanere aperta al pubblico almeno 6 ore settimanali, distribuite durante la settimana, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Articolo 12

L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.
Sono ammessi al prestito tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune, che ne presentino domanda in apposito modulo e che abbiano effettuato il versamento della quota stabilita dall'Amministrazione comunale; la domanda dovrà essere corredata da un documento di identità.
Per i minori di 14 anni dovrà altresì essere allegato un documento di assenso di un genitore o di chi ne fa le veci.
Sarà cura del Direttore ammettere al prestito anche cittadini non residenti o domiciliati nel comune di Pisano, previa documentazione atta ad assicurare la reperibilità della persona ammessa al prestito.
La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale.

Articolo 13

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati, o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnati dal Direttore, sentito il parere del Consiglio di biblioteca sono esclusi dal prestito.
Sono ammesse deroghe, dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre o pubblicazioni).
Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.

Articolo 14

Di regola non vengono concessi in prestito più di tre volumi per volta.
In base a criteri di opportunità il Direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

Articolo 15

La durata del prestito, di regola, è determinata in 15 giorni.
E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Articolo 16

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altro ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal Direttore.

Articolo 17

Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza.
I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti constatati.
In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione, della stessa opera, di valore venale non inferiore.
Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Direttore.

Articolo 18

La Biblioteca effettua il prestito esterno anche attraverso il centro rete di Borgomanero.

Articolo 19

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della Biblioteca.

Articolo 20

Di norma, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni consultano e prendono in prestito esclusivamente i volumi della serie ragazzi, salvo deroga del Direttore.

Articolo 21

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con debita cautela, tenuto conto anche del suo stato di conservazione.
E' comunque escluso dalla duplicazione tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.
Nei casi particolarmente delicati, oppure, qualora insorgano controversie, deve essere sentito l'ufficio regionale competente.

Articolo 22

Norma transitoria: se l'Assemblea degli iscritti al prestito non fosse ancora costituita, alla prima designazione dei tre membri rappresentanti gli utenti (articolo 8) provvederà il Consiglio Comunale.