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Imposta di soggiorno

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L’imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico di ogni soggetto, non residente nel comune, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, classificato come località turistica.


A chi è rivolto


E’ tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Sono responsabili del pagamento: - il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che gestisce il portale telematico, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.



Descrizione

L’imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico di ogni soggetto, non residente nel comune, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, classificato come località turistica.

Come fare



I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, incassano l'Imposta di soggiorno e trasmettono tramite idonea procedura informatica di cui il link in allegato (portale del contribuente), i dati dei pernottamenti registrati nel periodo di tassazione ed effettuano il versamento dell’imposta riscossa.
I gestori sono tenuti a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune e della Corte dei Conti.


Cosa serve

Si può accedere al portale del contribuente con :
- SPID 
- CIE
 - eIDAS

Cosa si ottiene

Assolvimento adempimento di legge.

Tempi e scadenze



L’imposta di soggiorno è dovuta per l'intero anno e decorre dal 01 marzo 2025.
- Le rendicontazioni vanno registrate attraverso il portale del contribuente con cadenza semestrale. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato con cadenza semestrale, mediante bollettino postale, bonifico o con il sistema PagoPA.
- Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riscossione dell’imposta, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono caricare il Conto Giudiziale, redatto su modello ministeriale (mod.21), in originale firmato dal legale rappresentante della struttura. Entro 60 gg. dall'approvazione del Conto Consuntivo, il Comune, trasmetterà il Conto Giudiziale alla Corte dei Conti per le verifiche successive.
- Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riscossione dell’imposta, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Dichiarazione annuale esclusivamente in via telematica direttamente tramite Entratel, Fisconline oppure tramite un intermediario (Es. CAF o Commercialista).




Quanto costa

La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione  delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratterristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonchè del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Le tariffe sono state determinate con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 28.02.2025 in allegato.


Accedi al servizio

Portale del contribuente

Riferimenti Normativi

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni prebviste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 18/03/2025


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